Il decreto varato dal governo Monti dovrà ora essere convertito in legge e potrebbe subire variazioni, ma le limitazioni sono operative a far data dal 6 dicembre. Le disposizioni in sintesi
È Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 a stabilire che dalla medesima data di pubblicazione in Gazzetta l’importo delle transazioni effettuate a mezzo di contanti, di assegni bancari e postali al portatore, di assegni circolari al portatore, di vaglia cambiari e postali al portatore non possono superare i 999,99 €uro, anziché i 2499,99.
Il testo varato dal governo Monti dovrà ora essere convertito in legge entro il termine massimo di sessanta giorni e nel previsto esame parlamentare a cui dovrà essere sottoposto e “potrebbe” subire variazioni ma al momento in cui è stata diffusa la nuova disposizione sono operative le citate limitazioni a far data dal 6 dicembre.
Operativamente per importi pari o superiori a 999,99 euro:
• è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
• l’importo di 999,99 €uro è riferito alla somma complessiva dell’operazione: pertanto è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di 999,99 €uro o superiore in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale prassi della rateazione commerciale;
• Il versamento in contante o il prelievo in contanti da una banca non determina l’applicazione della sanzione per la violazione del divieto di trasferimento in contanti di somme di valore pari o superiori a 999,99 €uro; infatti, l’operazione risulta corretta in quanto la controparte è un intermediatore finanziario abilitato.
È bene fare attenzione poiché effettuare operazioni di questo tipo fanno scattare gli obblighi di rilevazione delle operazioni ai fini fiscali relativi all’identificazione e alla registrazione previsti dalla normativa antiriciclaggio ovvero in casi estremi la segnalazione delle operazioni sospette. Per le regole antiriciclaggio l’operazione non genera mai segnalazione sospetta se il versamento in contanti è legato alla natura dell’attività svolta dall’operatore di attività commerciale.
Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 art. 49 commi 1, 5, 8, 12 e 13 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione "
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.