Ricordiamo l’elenco modalità previste per adempiere all’obbligo di legge già in vigore dal 18 luglio scorso
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa ovvero prima di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni di un lavoratore a chiamata, il datore di lavoro deve comunicare l’uso del lavoratore a chiamata mediante sms, fax oppure posta elettronica.
Nel caso in cui il datore di lavoro decida utilizzare la modalità del fax, dovrà inviare al numero 848800131 l’apposito modello ml15-01 allegato a questa circolare
L’utilizzo di questa modalità è consentito per comunicare esclusivamente la chiamata riguardante un solo lavoratore.
Il modulo ministeriale è scaricabili a fondo pagina; per la compilazione del campo 'codice comunicazione collocamento' invitiamo a contattare i nostri uffici laddove l'imprenditore sia ancora sprovvisto dell’informazione necessaria.
Nel caso in cui si decida di inviare una mail, l’indirizzo di destinazione è intermittenti@lavoro.gov.it, si dovrà scaricare l’apposito modello ml 15-01 già indicato per la modalità fax e compilarlo in ogni sua parte.
Una volta compilato, tale modello dovrà essere allegato ad una mail avente ad oggetto ‘Comunicazione chiamata lavoro intermittente’
Non appena ricevuta la mail, il sistema del Ministero invierà un messaggio di conferma di avvenuta ricezione.
Il Ministero precisa che successivamente renderà disponibile un ulteriore modalità di comunicazione che prevederà presumibilmente la compilazione di un modulo on-line.
Ad oggi l'uso di questo strumento è decisamente complesso, se ne sconsiglia l'uso, per informazioni a riguardo contattare proprio front/office paghe.
Si ribadisce che le nuove modalità di comunicazione succitate resteranno le solo ed esclusive utilizzabili a partire dal 16 settembre 2012 e si ricorda che la norma prevede il divieto del rapporto con lavoratori a chiamata per le ditte che non siano in regola con la valutazione dei rischi ai sensi della vigente e rinnovata disciplina della Sicurezza.
Inoltre, si consiglia di conservare la ricevuta di ogni fax e e-mail inviati che potranno essere esibita agli ispettori del Lavoro nel caso di accesso ispettivo seguente.