L'inps, ente erogante del bonus assunzioni recentemente introdotto che, si ricorda, prevede un incentivo pari a 12mila euro per la stabilizzazione di rapporti e incentivi di importo minore riconosciuti a chi instaura, sempre entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata minima di 12 mesi, conferma talune interpretazioni già diffuse dall'ufficio paghe di Ascom.
Si riportano le più interessanti per i nostri settori e si invitano le aziende a contattare il proprio front office per l'esecuzione degli adempimenti necessari.
D. Ho diritto agli incentivi se stabilizzo un rapporto di lavoro a chiamata (anche detto intermittente) a tempo determinato ?
R. Sì, purché si effettui la trasformazione in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
D. La mancata erogazione degli incentivi è causa di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stabilizzato o trasformato, o delle assunzioni a termine effettuate?
R. No. La mancata erogazione degli incentivi per esaurimento dei fondi o per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa per l’erogazione degli incentivi non è causa di risoluzione dei rapporti di lavoro istaurati
D. È possibile usufruire degli incentivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine per sostituzione maternità (art. 4 d.lgs. n.151/2001)?
R. SI
D. Il Decreto 5 ottobre 2012 prevede incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato?
R. No; è possibile però assumere a termine per un periodo anche molto breve (un giorno) e poi trasformare a tempo indeterminato questo rapporto a termine; per la trasformazione spetterà – se ricorrono tutti gli altri presupposti - il bonus di € 12.000.
D. Mi spetta il bonus di € 12.000 se stabilizzo un somministrato?
R. Il rapporto di somministrazione non è previsto dal DM del 5 ottobre 2012 come presupposto per la stabilizzazione; è possibile però assumere a termine per un periodo anche molto breve (un giorno) e poi trasformare a tempo indeterminato questo rapporto a termine; per la trasformazione spetterà – se ricorrono tutti gli altri presupposti - il bonus di € 12.000.
D. Un’azienda ha in forza un dipendente con contratto a tempo determinato a chiamata. Se il rapporto cessa e il lavoratore viene riassunto con contratto a tempo indeterminato a 20 ore, potrebbe rientrare nella casistica di “incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e donne in contratti a tempo indeterminato (con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi)"?
R. Sì, se le 20 ore rappresentano la metà dell’orario normale secondo la disciplina applicabile allo specifico rapporto di lavoro.