Il termine per l’adempimento dell'obbligo delle due diverse comunicazioni è fissato, con il riferimento ai dati del 2012 al 31 gennaio 2013
Il Ministero del Lavoro ha fornito recentemente alcune precisazioni in merito alla comunicazione che i datori di lavoro devono effettuare nei confronti delle rappresentanze sindacali per l’impiego dei lavoratori con contratto di somministrazione (lavoratori interinali)
I datori di lavoro che utilizzano lo strumento della somministrazione devono effettuare nei confronti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o Aziendali, ovvero, in mancanza, ai sindacati di categoria dei lavoratori più rappresentativi sul piano nazionale, due diverse comunicazioni.
Più precisamente l’utilizzatore del lavoratore interinale deve comunicare
- in proprio, prima della stipula di ogni contratto di somministrazione:
- Il numero e i motivi della stipula dello stesso
- ogni dodici mesi:
- Il numero e i motivi dei contratti di somministrazione (interinali) conclusi
- La loro durata
- Il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati
- Anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
La violazione degli obblighi di comunicazione sopra descritti è punita con l’applicazione di una sanzione che va dai 250 ai 1.250 euro
Il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione è fissato, con il riferimento ai dati del 2012 (contratti conclusi dal 06 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 ) al 31 gennaio 2013