analytics

Privacy Policy - Informativa breve

Questo sito utilizza i cookie tecnici e di terze parti per consentire una migliore navigazione. Se si continua a navigare sul presente sito, si accettano i cookie. Continua.

(Per visualizzare l'informativa completa Clicca qui)

Annulla

Ti trovi in: Home > NOTIZIE > DECRETO LIQUIDITA’ – ECCO COSA PREVEDE

DECRETO LIQUIDITA’ – ECCO COSA PREVEDE

10/04/2020

decreto liquidità 800x600

A seguito della pubblicazione del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 , n. 23,  benché non ci sia ancora l’autorizzazione della Commissione Europea e non siano ancora definiti alcuni regolamenti attuativi, si forniscono di seguito alcune anticipazioni sugli strumenti finanziari a cui potranno avere accesso le imprese.

 

1) Finanziamento fino a 25.000,00 euro per liquidità (no consolidamenti o investimenti)

. Finanziamento fino a 25.000,00  nel limite massimo del 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata (fermo restando che, per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 100.000 euro, l’importo massimo è inferiore, perché non può mai superare il 25% del fatturato)

. L’azienda deve essere in bonis cioè non avere già posizione creditizie deteriorate

. 100% garanzia da parte dello Stato

. Nessuna valutazione del merito creditizio da parte della banca  

. Rimborso fino a 72 mesi 

. Preammortamento (cioè pagamento della sola quota interessi) per i primi  24 mesi

. Tassi e costi minimi a copertura dell’attività istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria

. Autodichiarazione in cui si dichiara di essere stati danneggiati dal coronavirus

 

2) Finanziamento tra 25.000,00 euro e 800.000,00 euro (no consolidamenti o investimenti)

. Finanziamenti tra 25.000,00 euro e 800.000,00 euro in favore di soggetti beneficiari con ammontare  di ricavi non superiore a 3.200.000,00 euro

. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga del subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; 2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;  3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

. L’azienda deve essere in bonis cioè non avere già posizione creditizie deteriorate

. Garanzia: si può arrivare al 100% di garanzia sommando alla garanzia statale (90%) quella concessa dai Confidi (10%)

. Valutazione del merito creditizio

. Rimborso sino a 72 mesi

. Tassi e costi minimi a copertura dell’attività istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria

. Non è previsto un periodo di preammortamento predeterminato

. Autodichiarazione in cui si dichiara di essere stati danneggiati dal coronavirus