Si trasmette di seguito la nota tecnica sulle principali disposizioni di interesse contenute nel Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” -cd. Decreto Aiuti-Ter-, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 223 del 23 settembre 2022 - ed entrato in vigore il giorno successivo. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale Viene riconosciuto un credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”), ma con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. In particolare, il credito d’imposta è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Pertanto, rispetto ai precedenti trimestri, la soglia di accesso al beneficio è stata ridotta, passando dai 16,5 kW agli attuali 4,5 kW, e la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 15 per cento al 30 per cento. Viene anche riconosciuto un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (“gasivore”). In particolare, il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Anche nel caso del gas naturale, rispetto ai trimestri precedenti, la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 25 per cento al 40 per cento. Si ricorda che si definisce credito d'imposta un credito verso lo Stato che riduce l'ammontare di debiti o imposte dovute e in alcuni casi viene restituito attraverso la dichiarazione dei redditi. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, Irpef e alla base imponibile Irap. L’articolo prevede inoltre che, ove l'impresa (non “energivora” e non “gasivora”) destinataria dei citati crediti d’imposta, si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia - ove richiesto dal cliente - una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. Sono previsti anche crediti d’imposta in favore delle imprese “energivore” e “gasivore”. Tutti i crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2023. Sono crediti d’imposta cedibili, ma solo per intero, a soggetti terzi compresi istituti di credito e intermediari finanziari. Viene precisato che tali crediti sono utilizzabili dal cessionario, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Infine, viene precisato che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta disciplinati dal decreto in esame e dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. SEACOM srl, società di servizi di ASCOM PARMA, offre alle imprese che ne faranno richiesta un servizio di verifica dei requisiti e di calcolo del contributo sul costo dell’energia elettrica e del gas naturale spettante alle imprese NON ENERGIVORE e NON GASIVORE nel secondo e terzo trimestre e sui mesi di ottobre e novembre 2022. Chiamando il numero 0521/298726, SEACOM srl mette a disposizione i propri consulenti fiscali per fornire il supporto necessario. Procedure di prevenzione incendi La disposizione, al fine di fronteggiare le esigenze imposte dall’emergenza energetica, riduce da sessanta a trenta giorni i termini per la valutazione del progetto antincendio da parte dei Vigili del Fuoco, nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette Viene prevista la gratuità delle garanzie prestate da Sace e dal Fondo PMI con accordi da sviluppare con le banche per offrire i prestiti al tasso più basso, in linea con il Btp. E’ previsto che imprese e famiglie possano chiedere alla banca un prestito assistito da Garanzia Sace o del Fondo Pmi allo scopo di finanziare le spese delle bollette di ottobre, novembre e dicembre. In questo caso viene prevista la gratuità della garanzia; nel caso di Sace i prestiti erogati dalla banca non possono avere un tasso superiore “al tasso cedolare annuo minimo garantito dei Buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata pari al finanziamento concesso” in essere al momento dell’erogazione. Nel caso di garanzia del Fondo per le PMI è invece previsto che la copertura possa salire dal 60 all’80% del finanziamento per questo tipo di esigenze. Il decreto prevede inoltre ad aumentare l’ammontare massimo dell’importo erogato e coperto da garanzia pubblica per ogni impresa da 5 a 25 milioni di Euro. L'efficacia di queste disposizioni è subordinata all'approvazione della Commissione europea. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti La disposizione in esame disciplina il riconoscimento, con la retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti - ad esclusione dei lavoratori domestici - aventi una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente i 1.538 euro. L’indennità viene corrisposta dal datore di lavoro in modo automatico, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di una delle prestazioni previste dall’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto in esame, ossia indennità una tantum per i pensionati e per i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. Viene previsto che l’indennità sia riconosciuta anche al lavoratore interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (gravidanza, malattia, disoccupazione). L’indennità - che spetta una sola volta, anche qualora il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro - non è cedibile, né sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. È stabilito, infine, che - nel mese di novembre 2022 - il credito maturato conseguentemente all’erogazione dell’indennità una tantum venga compensato mediante la denuncia contributiva (articolo 44, comma 9, decreto-legge n.269/2003) sulla base di apposite indicazioni che l’Istituto dovrà fornire. Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi La norma in esame dispone l’incremento - di importo pari a 150 euro - dell’indennità una tantum disciplinata dal Decreto Aiuti in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e ai professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria (art. 33 del decreto-legge n.50/2022). Tale incremento è riconosciuto in presenza di un reddito complessivo, relativamente al periodo d’imposta 2021, non superiore a 20.000 euro. Proroga riduzione accise carburanti ed IVA metano autotrazione In considerazione del perdurare delle tensioni sui mercati energetici, vengono ulteriormente prorogate fino al 31 ottobre p.v. le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti, attualmente in vigore (cfr. circ. ITLM 24), nonché l’applicazione dell’aliquota I.V.A., ridotta al 5% sul gas naturale-Metano impiegato per autotrazione. Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto merci e persone Per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, per l’anno 2022, viene autorizzata la spesa di 85 milioni di euro da destinare al sostegno delle imprese di autotrasporto di merci (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, (art. 24-ter, comma 2, lettera a), D.lgs. n. 504/1995), nonché la spesa di 15 milioni di euro a sostegno delle imprese del trasporto passeggeri su strada (servizi automobilistici interregionali di competenza statale, servizi di trasporto pubblico locale e attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Proroga delle semplificazioni in materia di concessioni del suolo pubblico La misura proroga al 31 dicembre 2022 le semplificazioni previste dall’art. 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in materia di occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi. Nello specifico, la posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all’attività (quali dehor, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.), in spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, non è subordinata all’autorizzazione per interventi sui beni culturali e all’autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146 D.Lgs. n. 42/2004). Tali allestimenti, inoltre, non sono soggetti al limite temporale massimo del mantenimento in opera, pari a 180 giorni, previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001). |