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Vendita al minuto di alcolici assoggettati ad accisa

12/09/2017

superalcolici

Chiunque svolga un’attività commerciale nel settore degli “spiriti” (vendita al dettaglio, commercio all’ingrosso, depositi a scopo di vendita) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool denaturato ed altro deve preventivamente ottenere la licenza fiscale di esercizio, che è rilasciata dall'Agenzia delle dogane competente per territorio.

A partire dal 29 agosto 2017 l'art. 1, comma 178 dell'art.1 della Legge n. 124/2017, e sulla modifica dallo stesso apportata al comma 2 dell'art. 29 del Testo unico delle Accise della “legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha escluso esplicitamente dall’obbligo di acquisire la licenza fiscale gli esercizi  pubblici, gli esercizi di intrattenimento al pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini. Le attività interessate alla licenza fiscale rimangono quindi rivendite alimentari, supermercati, drogherie, circoli e associazioni ricreative, profumerie, istituti di bellezza, parrucchieri, farmacie, erboristerie, depositi e commercio all’ingrosso, spacci interni, mense aziendali, tabaccherie, alberghi, locande, ecc.