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Legge di Stabilità 2016: “liberalizzati” acquisti pubblici. Quando?

26/02/2016

Stabilità

Tra le novità più rilevanti del la nuova legge di Stabilità per il 2016, va segnalata quella sugli acquisti inferiori ai 1000 euro, prevista al comma 502, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006, così come analogamente è sancito all’art. 271 per il settore sanitario, mediante modifica all’art. 15, comma 13, lettera d) D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012.


L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012.


Le amministrazioni saranno dunque libere di effettuare l’acquisto con modalità elettronica o meno per importi infra mille euro. Così vengono semplificati gli acquisti “in economia” come disciplinati dai propri regolamenti interni, ed effettuati mediante negoziazione diretta con i fornitori locali, emissione di buono d’ordine e gestione mediante cassa economale, o con procedure equivalenti e comunque semplificate.
Non va trascurato che le nuove disposizioni sono fortemente a rischio elusione, perché le PA potrebbe essere di frazionare gli acquisti pur di rientrare nella cifra massima.

 

Pertanto nell’applicazione della norma si dovrà tenere conto del noto principio del divieto di frazionamento artificioso, previsto dall’art. 29, comma 4 del Codice degli Appalti (“nessun affidamento può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”).