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Nuova procedura di convalida delle dimissioni del rapporto di lavoro

16/03/2016

dimissioni volontarie per news

Dal 12 marzo 2016 l’efficacia delle dimissioni è subordinata alla corretta effettuazione (direttamente da parte del lavoratore o per il tramite di patronati Enasco, organizzazioni sindacali dei lavoratori, enti bilaterali o commissioni di certificazione istituite presso le sedi decentrate del Ministero del Lavoro) della procedura telematica prevista dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015.  La nuova procedura di convalida delle dimissioni trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori (anche in somministrazione), con eccezione di:

- lavoratori  domestici;

- dimissioni o risoluzione consensuale intervenute in c.d. sedi protette;

- dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nel corso della gravidanza o entro i primi 3 anni di vita del bambino (o di accoglienza del minore adottato o affidato) in relazione ai quali continua ad applicarsi la vigente disciplina    (occorre,  quindi, la convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro (D.T.L.);

Si riportano di seguito, in estrema sintesi, le tre fasi delle quali si compone la procedura:

I fase: il lavoratore/trice deve munirsi di codice ‘PIN INPS’ e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro.gov.it per poter accedere al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest’ultimo a verificare l’identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all’accertamento. 

II fase: una volta effettuato l’accesso, il lavoratore/trice (direttamente o per il tramite del soggetto abilitato prescelto su elencato tra patronato; organizzazione sindacale; ente bilaterale o commissione di certificazione) potrà procedere alla compilazione del modello online nel quale dovranno essere inseriti i dati identificativi del rapporto di lavoro che si risolve;

III fase: il modello on line, debitamente compilato, verrà salvato, associato ad una marca temporale (data di trasmissione) e ad un codice identificativo (coerente con la data di trasmissione) . Di conseguenza,il lavoratore/trice, in autonomia o con l'assistenza di un soggetto abilitato, procederà alla trasmissione del modulo  al datore di lavoro (che lo dovrà ricevere nella propria casella di posta elettronica certificata) e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

 

CLICCANDO QUI è possibile visionare un filmato (predisposto dal ministero) che riassume la nuova procedura.