Dal 1° gennaio 2022 si dimezza l’attuale soglia massima applicata ad ogni tipologia di pagamento ivi comprese le donazioni tra parenti. Il limite di 1.999,99 euro in contanti (inteso come banconote, monete e titoli al portatore e tutti gli assimilati al contante di qualsiasi valuta) passa dunque a 999,99 €. Sono altresì vietate le operazioni in contanti frazionate, effettuate in un arco di temporale di 7 giorni relative al medesimo acquisto o transazione.
Fanno eccezione, invece, con limite di 15.000 euro, i cittadini stranieri non residenti in Italia per transazioni legati allo shopping ed al turismo (commercio al minuto, agenzie di viaggio, hotels e ristoranti, etc) previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La norma, già anticipata nel 2019 e confermata di recente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, vale sia per i pagamenti effettuati tra persone giuridiche che tra persone fisiche e ha l’obiettivo esplicito di contrastare le operazioni di riciclaggio e auto-riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e finalizzato al finanziamento di attività terroristiche
Ricordiamo che gli strumenti tracciabili alternativi al contante sono: assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento, servizi di pagamento via Internet o su dispositivi portatili.
Le sanzioni, rimodulate nei minimi e ricondotte alle nuove soglie, variano a seconda che la parte sanzionata sia attiva nella transazione, consegnando o ricevendo la somma collegata alla transazione, o sia invece il soggetto titolare dell’obbligo di segnalazione a non denunciare l’operazione “sospetta”.
La mancata osservazione della prescrizione implica diverse contestazioni tanto per chi effettua il pagamento quanto per chi lo accetta ed anche l’intermediario o il professionista obbligato alla segnalazione. Pagare in contanti una somma di valore superiore a quanto consentito dalla legge esporrà a rischi di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e la ricaduta nell’ambito dell’applicazione della normativa sull’antiriciclaggio, con conseguente attuazione delle sanzioni previste dalla normativa, secondo la quale il minimo edittale diventa di:
- Sanzioni minimo 1.000 euro per le trasgressioni in generale;
- Sanzione da 5.000 euro per le violazioni di importo superiori a 250mila euro;
L’intermediario tenuto alle segnalazioni che non dovesse comunicare l’irregolarità è esposto ad una sanzione che varia da 3mila a 15mila euro.