Si. Premesso che afferisce al livello statale l’interpretazione delle misure previste nel DPCM 3 novembre 2020 e che sul tema in questione tuttavia non sono intervenuti ad oggi chiarimenti ministeriali o governativi, si ravvisa che sia il DPCM 3 novembre 2020 ad art. 1 comma 9 lett. ff), sia l’Ordinanza del Presidente della Regione del 13 novembre 2020 alla lett. b.1, prevedono che siano chiusi “gli esercizi commerciali” all’interno dei centri commerciali (e in base all’ordinanza regionale: se insediati nell’ambito di aree commerciali integrate e poli funzionali).
Considerato che la terminologia utilizzata trova precisa corrispondenza nella vigente normativa statale e regionale (D. Lgs. 1998 e LR 14/1999, DGR 1253/1999) con le sole attività di esercizi di commercio in sede fissa, che si suddividono nelle seguenti tipologie di esercizi: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita si ritiene che, salvo che non intervengano chiarimenti da parte degli organi statali di diverso avviso, da una interpretazione letterale delle disposizioni in esame il divieto sia afferente ai soli esercizi commerciali sopra indicati e non vi rientrino le attività artigianali.
In relazione al punto b.2 dell’ordinanza regionale si precisa che oltre agli esercizi di cui alla lett. b.1 sono chiusi nei festivi tutte le “attività commerciali”, quindi anche gli esercizi di vicinato ovunque localizzati. Il divieto non afferisce ad attività artigianali.
Dal 15 novembre 2020 le attività di ristorazione (esercizi di somministrazione alimenti e bevande e le attività artigianali di vendita per asporto o consumo su posto di cibi e bevande, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), sono sospese in tutto il territorio regionale in base all’art. dell’art. 2 c. 4 lett. c) del DPCM 3 novembre 2020.
Sono esclusi dai divieti di cui alle lett. b.1 e b.2 le attività di vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole.
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