Si ricorda che dal 1 gennaio 2021 entreranno in vigore alcune nuove disposizioni in materia di registratori telematici e lotteria degli scontrini. In particolare con il 31 dicembre 2020 termina il periodo transitorio che consentiva, per i soggetti con volume d’affari non superiore a € 400.000, di continuare ad utilizzare il vecchio registratore di cassa, trasmettendo telematicamente i corrispettivi con un invio separato. Pertanto dal 1 gennaio 2021 ciascun esercente sarà tenuto a installare il nuovo registratore telematico e dovrà emettere il nuovo documento commerciale di vendita o prestazione.
Si ricorda inoltre che la caratteristica principale dei nuovi registratori telematici consiste nel fatto di essere collegati all’Agenzia delle Entrate e che devono essere in grado di trasmettere giornalmente all’Amministrazione Finanziaria il totale dei corrispettivi.
E’ pertanto indispensabile disporre di un collegamento ad internet in modo da assicurare la corretta trasmissione dei dati. Al fine di agevolare l’acquisto da parte dei soggetti obbligati, è stato previsto un credito d’imposta pari al 50% del costo di acquisto al netto dell’iva con un massimo di € 250,00. In caso di semplice adattamento del registratore di cassa esistente il credito d’imposta e pari al massimo ad € 50,00.
Il registratore telematico dovrà essere ulteriormente dotato di un “qr code” adesivo, visibile dai clienti, in modo da poter assicurare alla clientela la corretta installazione del medesimo.
Sono previste pesanti sanzioni per chi non ottempera a quanto sopra. In particolare è applicabile una sanzione principale pari al 100% dell’imposta dei corrispettivi non inviati telematicamente con un minimo di € 500,00. Viene inoltre applicata una sanzione accessoria che consiste nella sospensione della licenza da tre giorni ad un mese nel caso in cui siano contestate quattro distinte violazioni in giorni diversi nel corso di un quinquennio. Se l’importo dei corrispettivi non trasmessi eccede la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a tre mesi.
La lotteria degli scontrini
A decorrere dal 1 gennaio 2021 entreranno in vigore anche le disposizioni in materia di lotteria degli scontrini. Tali disposizioni avrebbero dovuto entrare in vigore già dal 1 luglio 2020 ma sono state prorogate a seguito della pandemia.
In sostanza la lotteria degli scontrini consiste in premi in danaro che saranno estratti a sorte, tra tutti i documenti commerciali inviati all’agenzia e abbinati ad un codice lotteria, da parte dei nuovi registratori telematici. Sono previste estrazioni settimanali, mensili e una annuale.
Al momento, la lotteria prevede estrazioni “ordinarie” che premiano solo i consumatori ed estrazioni “zero contanti“ che premiano sia il consumatore che l’esercente.
Le estrazioni “ordinarie” prevedono:
. sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
. tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
. un premio di 1 milione di euro ogni anno.
Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, sono previsti:
. quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
. dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
. un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.
Come si può notare verranno premiati in misura maggiore i contribuenti che pagheranno con strumenti elettronici (bancomat, carte di credito, ecc...).
Le bozze attualmente disponibili in merito alla legge di bilancio 2021 prevedono di incentivare solo i pagamenti zerocontanti e di conseguenza potrebbero essere abolite le estrazioni ordinarie relative ai pagamenti in contanti.
Ai fini della partecipazione alla lotteria ogni contribuente dovrà esibire all’esercente, al momento dell’acquisto, il proprio codice lotteria, che verrà abbinato al documento commerciale tramite lettore ottico o digitazione. Tale codice sarà infatti dotato anche di un codice a barre, che potrà essere letto da un apposito lettore ottico, collegato al registratore telematico.
Il codice lotteria sarà ottenibile, dal 1 dicembre 2020, collegandosi al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it
Nel caso in cui l’esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare il fatto nella sezione dedicata del portale lotteria dell’Agenzia delle Entrate (al momento non ancora attiva). Tali segnalazioni saranno utilizzate dalla guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate al fine di valutare il rischio di evasione.
In considerazione della scadenza del 31.12.2020 invitiamo pertanto tutti coloro i quali non avessero ancora provveduto, ad installare con urgenza il nuovo registratore telematico, predisposto per la gestione della lotteria degli scontrini, al fine di evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste.
Si ricorda a tutti i soci Ascom che sono in essere convenzioni a condizioni di favore con le seguenti ditte per l’installazione dei registratori telematici:
- SID Parma Srl, referente Cesare Vernizzi, mail: cesare.vernizzi@sidparma.it
- Nuova Ecaf Snc, referente Luigi Ferrari, mail: luigi.ferrari@nuovaecaf.com
Cashback: condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici
L'articolo 1, commi da 288 a 290, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha introdotto nel nostro ordinamento lo strumento del Cashback, con l’obiettivo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, nell’ambito della più generale strategia Cashless.
Possono beneficiare dell’incentivo le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.
Il comma 289, in particolare, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze - sentito il Garante per la protezione dei dati personali – emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità operative delle disposizioni, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.
Con queste finalità, è stato emanato il decreto 24 novembre 2020, n. 156 "Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre.
Gli strumenti dell'impresa
Da parte dell'esercente è necessario il possesso di un "Dispositivo di accettazione", messo a disposizione da un Acquirer "Convenzionato", vale a dire un soggetto che abbia sottoscritto una convenzione con PagoPA S.p.A. per partecipare al Programma Cashback.
Ciascun Acquirer identifica l’Esercente attraverso un "identificativo univoco” o "MerchantID", ossia il numero che lo identifica univocamente all'interno del sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di pagamento eseguita a suo favore.
Si consiglia pertanto di contattare il proprio fornitore dei dispositivi di accettazione di carte e app di pagamento per verificare l’adesione.
La procedura di adesione da parte dei consumatori (o “Aderenti”)
L'adesione al Programma Cashback da parte dei consumatori è volontaria.
Il consumatore è tenuto a scaricare un’apposita applicazione (“APP IO” o altra applicazione messa a disposizione dall'issuer convenzionato, ossia l’emittente la carta di pagamento), all’interno della quale registra il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici che intende utilizzare. Fra gli estremi identificativi vi è anche il PAN - Primary Account Number - ossia il numero identificativo di una carta di debito o di credito o prepagata, associato alla stessa fin dalla sua emissione, ovvero l'identificativo univoco dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo della carta.
La partecipazione al programma Cashback ha inizio al momento dell'effettuazione della prima transazione tramite lo Strumento di Pagamento elettronico registrato dal consumatore.
Tramite le applicazioni, sono messi a disposizione dei consumatori i dati relativi ai pagamenti riferibili agli strumenti elettronici di pagamento registrati, nonché quelli relativi ai rimborsi maturati ed alla posizione nella graduatoria del Programma inerente l'erogazione del rimborso.
Rimborso “ordinario”
Il rimborso è riconosciuto ai consumatori nella misura del 10% dell’importo di ogni transazione effettuata tramite gli Strumenti di Pagamento elettronici registrati.
Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione; quelle di importo superiore a 150 euro concorrono comunque solo fino all'importo di 150 euro.
La misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi:
a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
b) 1° luglio 2021-31 dicembre 2021;
c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.
I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.
Per ciascuno dei periodi, sono necessarie un numero minimo di 50 transazioni con Strumenti di Pagamento elettronici registrati.
La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo.
L'erogazione dei rimborsi avviene sul codice IBAN dell'Aderente indicato da quest'ultimo al momento dell'adesione al Programma o in un momento successivo.
Rimborso "Speciale", (anche detto "Super Cashback" )
Oltre al rimborso “ordinario”, ai primi centomila consumatori che, in ciascuno dei periodi precedentemente citati, totalizzino il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici, sarà attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro.
In caso di parità nel numero di transazioni effettuate, viene considerato l’elemento temporale: prevarrà l'aderente la cui ultima transazione ha una data anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni.
Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.
Anche in questo caso, i rimborsi speciali saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.
Periodo sperimentale
È inoltre previsto un periodo sperimentale di attuazione della misura dall’8 al 31 dicembre 2020.
In questo periodo, per accedere al rimborso sarà necessario effettuare un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
Il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono comunque solo fino all'importo di 150 euro.
La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro e sarà erogato nel mese di febbraio 2021.