In vista dell’imminente avvio delle vendite di fine stagione che, lo ricordiamo, inizieranno anche per l’Emilia Romagna sabato 4 luglio, per poi concludersi 60 giorni dopo (1° settembre), Federmoda Parma ricorda una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dal cd. Decreto Omnibus (D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, di recepimento della Direttiva UE 2019/2161)
1. Calendario e divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti
- Dal 4 giugno 2026 (30 giorni prima dell'avvio) è iniziato il divieto di effettuare vendite promozionali sulle categorie merceologiche oggetto di saldo (abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori, pelletteria e tessuti), salvo le eccezioni merceologiche previste dalla normativa regionale.
- Sul piano burocratico è confermata la semplificazione già in vigore: non è più necessario comunicare al Comune l'avvio dei saldi.
- La merce in saldo deve essere esposta in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quella a prezzo pieno; laddove gli spazi espositivi non lo consentano, la vendita ordinaria deve essere sospesa per il periodo dei saldi.
2. Le disposizioni del Decreto Omnibus: l'obbligo del “prezzo precedente”
Si richiama l'attenzione sulle regole introdotte dal D.Lgs. 26/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, che ha inserito nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) il nuovo art. 17-bis (“Annunci di riduzione di prezzo”), pienamente applicabile anche alla campagna saldi 2026, sia per la vendita fisica sia per l'online.
2.1 Cos'è il “prezzo precedente”
Ogni annuncio di riduzione di prezzo (sconto, percentuale, ribasso “da-a”) deve indicare, accanto alla percentuale di sconto, il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti l'inizio della riduzione. È su questo importo, e non sull'eventuale prezzo di listino più alto, che va calcolata la percentuale di sconto esposta.
2.2 Sconti progressivi durante la campagna saldi
Quando, nell'ambito della medesima campagna di vendita e senza interruzioni, lo sconto viene aumentato progressivamente (come tipicamente avviene nei saldi), il “prezzo precedente” resta fisso: è quello antecedente alla prima riduzione applicata in quella campagna, e va mantenuto invariato come riferimento anche per gli sconti successivi più alti.
2.3 Prodotti immessi sul mercato da meno di 30 giorni
Per i prodotti commercializzati da meno di 30 giorni, il prezzo precedente è quello applicato nel periodo, più breve, effettivamente trascorso dall'immissione sul mercato, indicando espressamente tale arco temporale.
2.4 Esclusioni dall'obbligo
Non sono soggetti all'obbligo di indicazione del prezzo precedente:
- le vendite sottocosto (disciplinate dal DPR 218/2001);
- i prodotti deperibili o prossimi alla scadenza;
- i “prodotti novità”, non venduti nei 30 giorni precedenti;
- le vendite abbinate (es. “2x1” o bundle a prezzo speciale);
- i prodotti con nuovo codice EAN o cambi di gamma/versione;
- i prezzi lancio praticati in occasione di nuove aperture, ristrutturazioni o ricorrenze del punto vendita.
2.5 Sanzioni
Le violazioni relative agli annunci di riduzione di prezzo sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 euro; eventuali pratiche ingannevoli connesse possono inoltre essere sanzionate ai sensi della disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette, con sanzioni AGCM che, nei casi più gravi, possono giungere fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo del professionista.
3. Ulteriori obblighi
- Esposizione, accanto a ogni articolo, del prezzo originario e della percentuale di sconto applicata (l'indicazione del prezzo finale scontato resta facoltativa, salvo diversa prassi commerciale);
- mantenimento, anche durante i saldi, di tutte le tutele di legge in materia di garanzia (riparazione, sostituzione o rimborso per prodotti difettosi); il cambio per motivi di taglia, colore o ripensamento resta invece rimesso alla politica commerciale del singolo esercente;
- coerenza tra le indicazioni esposte in negozio e quelle eventualmente pubblicizzate online o sui canali social, poiché la disciplina si applica a tutti i canali di vendita.