L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con decreto direttoriale n. 47885 del 16.03.2018, ha introdotto un nuovo adempimento a carico degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Tali esercizi dovranno inviare all’Ufficio dei Monopoli competente per territorio l’istanza conforme al modello allegato, entro il prossimo 22 aprile.
Nell’istanza sono riportati i dati della società o del titolare, le generalità delle persone eventualmente delegate alla gestione, la collocazione territoriale, nonché la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con cui viene indicato il titolare dell’esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia e la rispondenza ai requisiti richiesti dalle disposizioni che ne regolano l’attività, l’assenza di condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, l’assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del codice antimafia e, nel caso di esercizio di vicinato, il valore delle vendite registrate nell’ultimo anno solare.
Con la predetta istanza, inoltre, l’amministratore si impegna a verificare che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina siano conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6/2016, osservare il divieto di vendita ai minori, di vendita a distanza di prodotti da parte dei consumatori nel territorio dello stato, nonché a comunicare la modifica che dovesse eventualmente intervenire relativamente ad uno degli elementi identificativi dell’attività. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’Ufficio dei Monopoli rilascia l’autorizzazione prevista dall’articolo 62-quater del D.Lgs. n. 504/95, avente validità biennale.
Segnaliamo che, nelle more della pubblicazione del decreto è stata consentita la prosecuzione provvisoria delle attività. Il decreto direttoriale di cui sopra stabilisce inoltre che, coloro che non provvedono a richiedere ed ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 62-quater, non potranno proseguire l’attività.
Con riferimento alle modalità di invio, in assenza di idicazioni dettagliate, si suggerisce di inviare l’istanza (preferibilmente) tramite posta o PEC con indicazione dei dati di contatto del professionista o dell’interessato che procede alla presentazione della stessa. I dati, soprattutto nel primo periodo applicativo delle disposizioni del decreto direttoriale, potrebbero semplificare l’iter di rilascio dell’autorizzazione.
Gli Uffici dei monopoli verificano la conformità dell’istanza e potranno richiedere eventuali integrazioni o rettifiche. Il termine di rilascio dell’autorizzazione è sospeso fino alla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche.
Come sopra richiamamto l’autorizzazione ha validità biennale e l’eventuale istanza di rinnovo della stessa andrà presentata trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione medesima.
Si precisa, che l’autorizzazione non abilita alla preparazione o confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.