Recentemente interventi legislativi in materia di ambiente e qualità hanno confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed hanno introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.
Viene confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna) e viene introdotto il divieto di cessione gratuita degli stessi (c.d. pricing). Confermata anche la libera circolazione (ma sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili.
Ciò significa che tutti gli esercenti dovranno obbligatoriamente far pagare ai propri clienti i sacchetti dentro i quali inseriranno la merce venduta. Tale pagamento dovrà necessariamente risultare dallo scontrino fiscale che accompagna la vendita.
La principale novità introdotta è inoltre quella relativa al recepimento della direttiva 2015/720/UE nella parte che riguarda leborse per alimenti sfusi e prevede lo stop graduale (a partire dal 1° gennaio 2018) ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta) che dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640): almeno il 40% dal 1 gennaio 2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021. Anch'essi inoltre dovranno essere ceduti esclusivamente a pagamento e a tal fine, come detto, il prezzo di vendita per singola unità (di sacchetto) deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti.
Il Presidente Fida Fida Federazione Dettaglio Alimentare provinciale aderente all’Ascom Aldo Sartini spiega: "In Fida – spiega il presidente della Fida provinciale Sartini - siamo convinti che il provvedimento si trasformerà in un boomerang sia per i consumatori che per l'ambiente. Ed il motivo è presto detto. La soluzione adottata, infatti, avrà effetti ben diversi da quelli delle norme sugli shopper perché in quel caso il consumatore aveva un'alternativa che consisteva nell'acquisto di shopper riutilizzabili. In questo caso, invece, il riutilizzo non è possibile perché gli alimenti freschi rischierebbero di contaminarsi a contatto con sacchetti riutilizzati, indipendentemente dal materiale con cui sono stati prodotti. Se l'obiettivo è quello di spingere il consumatore verso un comportamento più sostenibile per l'ambiente, lo strumento dunque non sembra assolutamente adeguato anche perché il consumatore sarà posto di fronte ad un ulteriore esborso, peraltro non assorbibile, o assorbibile in parte, dal commerciante, che dovrà esporlo sullo scontrino pena una sanzione da 2500 a 100.000 euro. Per una volta quindi i commercianti e i consumatori sono dalla stessa parte della barricata dovendo subire entrambi costi aggiuntivi. e in più per l'ambiente il rischio è che nei punti vendita di maggiori dimensioni (per i negozi più piccoli il pericolo sembra meno preoccupante per l’uso abbastanza sistematico dei sacchetti di carta) lo sfuso venga gradualmente sostituito col confezionato e in questo caso si avrà l'effetto contrario a quello ricercato dal legislatore europeo perché aumenteranno gli imballaggi più inquinanti. Sarebbe stata utile una proroga, che Fida nazionale aveva da tempo richiesto."
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