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Super bonus 110%: servizio a favore degli associati

19/09/2020

bonus 110

Con il Decreto Rilancio emanato a sostegno dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus, il Governo ha potenziato le detrazioni fiscali già` esistenti per la riqualificazione energetica che normalmente accedono all’Eco bonus portandole al 110%. Tale percentuale si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 secondo le modalità descritte dal decreto alle seguenti categorie di opere:

- Isolamento Termico;

- Ammodernamento impianti climatizzazione;

- Installazione di impianti solari fotovoltaici;

- Sistemi di ricarica per veicoli elettrici;

- Installazione di sistemi di accumulo;

- Interventi antisismici; 

La detrazione può essere utilizzata direttamente dal beneficiario in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte suddividendo il beneficio in 5 quote annuali o in alternativa lo stesso può optare:

Cessione di Credito d’Imposta

Per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà` di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

Sconto sul Corrispettivo

A fronte di questo sconto il fornitore riceverà dal committente un credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, che il fornitore potrà cedere a sua volta ad altri soggetti.

Ascom, avvalendosi di esperti di settore, supporta i propri soci nel processo di utilizzo del credito d’imposta che prevede i seguenti passaggi:

 

1. Acquisizione dell’asseverazione dei requisiti tecnici, dell’attestazione sulla congruità` delle spese sostenute e del visto di conformità` sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai bonus;

2. Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, di esercizio dell’opzione per la cessione/sconto in fattura;

3. Messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia nel cassetto fiscale del cedente che di quello del cessionario (o del fornitore che ha praticato lo sconto), dell’importo del credito d’imposta spettante;

4. Accettazione, sempre con modalità telematiche, del credito d’imposta da parte del cessionario o del fornitore che ha praticato lo sconto;

5. Utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti, oppure cessione del medesimo credito d’imposta ad altri soggetti comprese banche ed intermediari finanziari.

 

Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento con i nostri tecnici, telefonare alla Segreteria Ascom 0521 298803/802 – info@ascom.pr.it