analytics

Privacy Policy - Informativa breve

Questo sito utilizza i cookie tecnici e di terze parti per consentire una migliore navigazione. Se si continua a navigare sul presente sito, si accettano i cookie. Continua.

(Per visualizzare l'informativa completa Clicca qui)

Annulla

Ti trovi in: Home > COMUNICATI STAMPA > TORNA LA STAGIONE DEI SALDI INVERNALI

TORNA LA STAGIONE DEI SALDI INVERNALI

04/01/2024

saldi gennaio 2024

Al via i saldi in Emilia Romagna: come deciso dalla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, venerdì 5 gennaio 2024 inizieranno i saldi invernali in Emilia Romagna che termineranno dopo 60 giorni ossia il 4 marzo 2024.

Di seguito si ricordano alcuni principi di base:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo).

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. n. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»).