Obbligo di pubblicazione “contribuzione pubblica”
La Legge n.124/2017 subordina l’eventuale percezione di “contribuzione pubblica” a particolari obblighi informativi previsti all’art.1, commi da 125 a 129.
In particolare, Le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese sono tenute al rispetto di specifici adempimenti di trasparenza in merito a sovvenzioni, sussidi, vantaggi (garanzie pubbliche su finanziamenti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, ecc..), contributi (in contro capitale, conto esercizio e/o interessi) o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni per importi complessivi di importo superiore a € 10.000,00.
Nelle erogazioni ricevute non rientrano i contributi a fondo perduto Covid in quanto trattasi di contributi di carattere generale.
L’obbligo di trasparenza può essere assolto mediante la pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet o pagine Facebook secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
Tale scadenza, per l’anno 2021, è stata prorogata al 01.01.2022.
Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:
· Denominazione e P.IVA del soggetto ricevente
· Denominazione del soggetto erogante
· Somma incassata o valore del vantaggio fruito
· Data di incasso
· Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta
In mancanza di sito internet o di una pagina Facebook della propria attività, Ascom Parma mette a disposizione dei propri Associati un servizio per la pubblicazione sul proprio Sito Web delle informazioni richieste in una pagina dedicata agli Aiuti di Stato.